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Manovra anti Covid-19: 400 miliardi per il nuovo decreto liquidità

“Quando si difende il proprio Paese non si fanno calcoli. Io sono convinto, lo dico con tutta la prudenza che mi contraddistingue, che la storia è con noi. E vedremo alla fine quale piega prenderà”. E’ quasi mezzanotte quando Giuseppe Conte, reduce da un Cdm fiume, chiude la giornata politica dopo l’approvazione del dl liquidità che dà sostegno per 400 miliardi alle piccole, medie e grandi imprese sul territorio nazionale in tempi di crisi economica da coronavirus. Un dl che è “un vero e proprio bazooka di liquidità – come lo ha definito il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – che porta a più di 750 miliardi il credito mobilitato”. Ma cosa c’è nel dl? Dal sostegno all’imprenditoria, passando per la scuola e le tasse, a spiegare alcune delle misure salienti sono le note del Mef e del Consiglio dei ministri.

 

GARANZIE DI STATO ATTRAVERSO SACE – Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi, concesse attraverso Sace in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese di ogni dimensione. In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia. La copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi.

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.

Per le Piccole e medie imprese, anche individuali o Partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da Sace sarà subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI – Viene disposto un ulteriore potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi. Sono infatti ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.

Il Fondo può ora concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo. Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).

Il Fondo – già ampliato dal decreto ‘Cura Italia’ (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo. È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

SOSTEGNO ALL’EXPORT – Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

CONTINUITÀ DELLE AZIENDE – Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene: in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso; disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a: sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza; sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

GOLDEN POWER – Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica: anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti; estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

MISURE FISCALI E CONTABILI – Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il Cura Italia’. Nel dettaglio: IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia; sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019; per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni; ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate. La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

ISTRUZIONE – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina e del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020.

Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.

In materia di istruzione, il testo prevede, tra l’altro, che al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.

Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che:

– per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni;

– per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale.

Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell’ordinanza stessa. Eccezionalmente, per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti.

Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a: definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti; adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato; l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti.

Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l’anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Il testo conferma, per tutto l’anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

SCUOLA, 4.500 ASSUNZIONI – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.500 unità di personale docente, con decorrenza giuridica dal primo settembre 2019 e decorrenza economica dall’anno scolastico 2020/2021.