Stop alle scuole dell’infanzia in Campania a partire da lunedรฌ. ร quanto prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione Campania,ย Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio daย Covid-19.ย Lo stop รจ a partire da lunedรฌ 2 novembre e fino al 14 novembre.
Ecco l’Ordinanza
Ecco i contenuti dell’ordinanza:
1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale รจ confermata la sospensione delle attivitร didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attivitร destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza รจ consentito previa valutazione, da parte dellโIstituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; รจ altresรฌ confermata la sospensione delle attivitร didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Universitร , fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove giร programmate in presenza dal competente Ateneo;
2) Con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per lโattivitร amministrativa e fermo restando lโobbligo di effettuare le riunioni da remoto, รจ sospesa lโattivitร in presenza nelle scuole dellโinfanzia;
3) Con decorrenza immediata e fino al 14 novembre 2020, รจ confermato lโobbligo a tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare lโerogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi cosรฌ modulati alla Direzione Generale Mobilitร della Regione Campania, nonchรฉ allโEnte titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio รจ erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilitร della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. ร fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. ร demandato alla Direzione Generale per la Mobilitร di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalitร di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi;
4) COMUNE DI ARZANO: con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 4 novembre 2020, con riferimento al centro urbano di Arzano (NA), sono confermate le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attivitร degli uffici pubblici, fatta salva lโerogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร ;
d) sospensione delle attivitร commerciali, ivi comprese le attivitร di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalitร di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attivitร connesse allโapprovvigionamento di beni e servizi di prima necessitร come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.
– Sono pertanto sospese ad Arzano le attivitร commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitร di vendita di generi alimentari e di prima necessitร individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonchรฉ le attivitร finalizzate ad assicurare la continuitร della filiera produttiva e le attivitร delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivitร svolta, i mercati. ร fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessitร , come sopra individuati, per motivi di salute nonchรฉ per lo svolgimento delle attivitร – anche lavorative – non sospese, per il cui espletamento รจ consentito lโallontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari;
e) รจ fatta salva la possibilitร di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per comprovati motivi di salute o di necessitร urgenti ed indifferibili; รจ in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nellโassistenza alle attivitร relative allโemergenza, nonchรฉ degli esercenti le attivitร consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.4, e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attivitร e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.