Politica

Firmato il nuovo Dpcm: chiusura dei locale alle 18

Dal Corriere della Sera

 

 

Il presidente del Consiglioย Giuseppe Conteย ha firmatoย il Dpcmย che entra in vigore lunedรฌ 26 ottobre, fino al 24 novembre. Rimane fissata alle 18 la chiusura dei locali pubblici.ย La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti potranno dunque rimanere aperti. Su questo ha pesato il parere del Comitato tecnico scientifico consegnato al governo perchรฉ secondo gli esperti ยซlโ€™apertura domenicale dei ristoranti puรฒ essere utile per limitare le riunioni familiariยป. E proprio sulla base di queste considerazioni si รจ deciso di accettare la richiesta della Regioni.

I dubbi degli scienziati

Gli scienziati hanno espresso perplessitร  anche rispetto alla raccomandazione di limitare lo spostamento tra i Comuni, anche perchรฉ i dati dimostrano che i focolai sono soprattutto nelle aree metropolitane. Riserve forti anche rispetto alla scelta di autorizzare le fiere internazionali. Per il resto hanno condiviso il testo del governo.

 

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, รจ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sรฉ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchรฉ obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivitร  economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchรฉ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
    1. per i soggetti che stanno svolgendo attivitร  sportiva;
    2. per i bambini di etร  inferiore ai sei anni;
    3. per i soggetti con patologie o disabilitร  incompatibili con l’uso della mascherina, nonchรฉ per

coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilitร .

รˆ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

 

  1. รˆ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni giร  previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, puรฒ essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilitร  di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

  1. รˆ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessitร  o per svolgere attivitร  o usufruire di servizi non sospesi.
  2. รˆ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonchรฉ in tutti gli esercizi commerciali di esporre allโ€™ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunitร , ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilitร , forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
  5. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
  6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
    1. i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5ยฐ) devono

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

  1. l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici รจ condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui allโ€™articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchรฉ della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; รจ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivitร  ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
  2. sono sospese le attivitร  dei parchi tematici e di divertimento; รจ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivitร  ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformitร  alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
  3. รจ consentito svolgere attivitร  sportiva o attivitร  motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchรฉ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivitร  sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivitร  salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  4. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
  5. sono sospese le attivitร  di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino lโ€™erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonchรฉ centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attivitร  di piscine e palestre, l’attivitร  sportiva di base e l’attivitร  motoria in genere svolte allโ€™aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformitร  con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attivitร  dei centri di riabilitazione, nonchรฉ quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dellโ€™efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  6. fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, รจ sospeso; sono altresรฌ sospese lโ€™attivitร  sportiva dilettantistica di base, le scuole e lโ€™attivitร  formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonchรฉ tutte le gare, le competizioni e le attivitร  connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  7. al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia รจ vietato o per i quali รจ prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negativitร  e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformitร  con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
  8. lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche รจ consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  9. sono sospese le attivitร  di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinรฒ;
  10. sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale

cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

  1. restano comunque sospese le attivitร  che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e allโ€™aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, รจ fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessitร  e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  2. sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalitร  a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalitร  a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; รจ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalitร  a distanza;
  3. l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilitร  di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  4. le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
  5. il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, รจ assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonchรฉ dei flussi di visitatori (piรน o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalitร  di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio รจ organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonchรฉ di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivitร  svolte; resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;
  6. fermo restando che lโ€™attivitร  didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per lโ€™infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dellโ€™istruzione da parte delle autoritร  regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivitร  didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attivitร , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalitร  e l’adeguatezza delle misure adottate รจ promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attivitร  scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonchรฉ le attivitร  didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonchรฉ del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivitร  dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalitร  non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonchรฉ i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti รจ disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresรฌ consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalleย  singoleย  Regioni nonchรฉ i corsi di formazione da effettuarsi in materia diย  saluteย  e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cuiย  al ยซDocumento tecnico sulla possibileย  rimodulazioneย  delleย  misureย  di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzioneยป pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, รจ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilitร  di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.ย  Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche puรฒ avvenire secondo modalitร  a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertร  nella partecipazione alle elezioni.ย  Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia.ย  L’ente proprietario dell’immobile puรฒย  autorizzare,ย  inย  raccordoย  conย  leย  istituzioni scolastiche,ย  l’ente gestore ad utilizzarne gliย  spaziย ย  per l’organizzazione e lo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne’ formali, senza pregiudizio alcunoย  per le attivita’ delle istituzioniย  scolasticheย  Le attivita’ dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestoriย  diย  adottareย  appositiย  protocolliย  di sicurezza conformi alle lineeย  guidaย  diย  cuiย  all’allegatoย  8ย  eย  di procedere alle attivita’ di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
  7. sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivitร  inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonchรฉ le attivitร  di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitร  e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
  8. le Universitร , sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivitร  curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dellโ€™universitร  e della ricerca, di cuiย  all’allegatoย  18,ย  nonchรฉย  sullaย  baseย  del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano,ย  per quantoย  compatibili,ย  ancheย  alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  9. a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivitร  didattiche o curriculari delle universitร  e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivitร  possono essere svolte, ove possibile, con modalitร  a distanza, individuate dalle medesime universitร  e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilitร ; le universitร  e

le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalitร , il recupero delle attivitร  formative, nonchรฉ di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonchรฉ ai fini delle relative valutazioni;

  1. le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalitร  didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attivitร  didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validitร  delle prove di esame giร  sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

 

ECCO IL DECRETO